mercoledì 18 febbraio 2015

Agricoltore attivo: nuove polemiche sui requisiti


Ripartono le polemiche sulla delimitazione della figura dell’agricoltore attivo: rispetto al faticoso equilibrio raggiunto nel corso della stesura del primo provvedimento ministeriale, ci sarebbero delle novità che restringono la categoria dei soggetti ai quali può essere attribuita questa qualifica. 
La questione riguarda le partite Iva miste, nelle quali oltre all’identificativo ATECO agricolo, sia presente anche il codice che riguarda altre attività, ad esempio quelle agromeccaniche, ma anche altre tipologie che magari non hanno a che fare con il settore primario. Il decreto in preparazione afferma che ove ricorra la situazione di un codice plurimo, di cui uno agricolo, il requisito di agricoltore in attività si presenta quando sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
  • i ricavi totali agricoli siano almeno pari a 1/3 di quelli totali;
  • oppure, i pagamenti diretti annuali della pac siano superiori al 5% dei ricavi totali non agricoli del richiedente;
  • oppure, la ragione sociale o la denominazione sociale con la quale il soggetto economico è identificato contenga l’indicazione «società agricola».
Oggettivamente, tale soluzione è restrittiva e corregge l’impostazione formulata con il decreto del 18-11-2014, il quale si limitava a richiedere il requisito del possesso di una partita Iva in campo agricolo, con dichiarazione Iva dal 2016. 
Quest’ultima condizione, tra l’altro, non è richiesta per le aziende con oltre il 50% della superficie in montagna o nelle aree svantaggiate. È evidente come molti agricoltori che ritenevano di essere compatibili con la definizione di agricoltore attivo data dal decreto di fi ne 2014, ora potrebbero non esserlo più, se il testo in via di definizione fosse approvato così come uscito dalla riunione tra Mipaaf e Regione dell’11 febbraio scorso.

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