Legge 10 febbraio 1992 n. 152
Competenze professionali dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali |
A norma dell'art. 2, rientrano tra le competenze del dottore Agronomo e del dottore Forestale:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la
contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di
imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per
l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi
prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il
collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario,
nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e
forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e
conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro
natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni
professionali, non richiedano anche la specifica competenza di
professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il
collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni
forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla
conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed
all'assestamento forestale.
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima la contabilità ed il collaudo,
compresa la certificazione statica ed antincen-dio, dei lavori relativi
alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agra-rie e
forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi
compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del
servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in
particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali
agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di
produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie,
zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro
attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie,
zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di
produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni
agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in
applicazione della normativa comunitaria nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione
delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento
degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e
la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il
collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e
dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero
di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti
all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di
sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti ur-bani, nonché la
realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e
l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e
collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei
mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le
analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e
l'interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le
attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria
di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla
loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali,
urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle
componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di
sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici
studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e
forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di
lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici
per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale e il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la
fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti
naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del
patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di
lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per
la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di
approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione, e il collaudo di interventi ed i piani agrituristici e di acquicoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni
rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2
febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori
relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi
naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde
in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la
conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di
cave e discariche nonché di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e
le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario
attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con
altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi
comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n)
dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di
cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di
svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da
quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studio o
lavori di loro specifica competenza.
Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di
gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche
di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.
Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare
gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di
notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla
regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di
notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione
che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare
riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni
altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.
Infine, a norma del D.P.R. del 19.7.1960, n. 42, è di esclusiva
competenza dei Dr. Agronomi e Dr. forestali iscritti a questo albo,
previa iscrizione in un elenco speciale redatto dalla Giunta
Provinciale, che presuppone un'attività professionale di 3 anni nonché
la conoscenza delle due lingue, la stima dei masi chiusi in Provin-cia
di Bolzano (in calce al presente albo è riportato il relativo elenco a
pag. 54).
Con deliberazione della Giunta Provincile n° 371 del 6.2.1995 è di
competenza dei Dottori Agronomi e Dott. Forestali la compilazione della
dichiarazione di sicurezza per nuovi impinati di risalita.
In base al TU LP n° 38 del 26.10.93 è di competenza dei Dottori
Agronomi e Dott. Forestali di redigere consulenze sulla edificabilità su
terreni sede di frane o valanghe, su terreni di differenti
caratteristiche meccaniche, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni
di eterogenea struttura, franosi o soggetti a scoscendimenti.
N.B.: Perizie ed incarichi di competenza dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali possono esser conferiti dall'Autorità Giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti all'Albo.
L'esercizio abusivo della professione viene perseguito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale.
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