Approvato dal
Consiglio dei ministri il decreto legislativo che istituisce le
commissioni censuarie. E' il primo passo della riforma del catasto
Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi lunedì 10
novembre 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo
sull'istituzione delle nuove
commissioni
censuarie, primo passo per la
riforma del catasto.
Le
nuove commissioni censuarie locali sono 106 a cui si aggiunge la commissione censuaria
centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”. Alle commissioni
censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall’entrata in vigore
del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di
validare le funzioni statistiche
determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del
sistema estimativo del
catasto dei
fabbricati.
Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono
esprimere la relazione tra il valore di
mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche
all’interno di uno stesso comune.
La Commissione
censuaria centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei
Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei
terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati.
Inoltre la Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le
commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale sono
articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di catasto urbano e un’altra specializzata
in materia di revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati. La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte
pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle
commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati
in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di
econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà
integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia
autonoma.
La Commissione
censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e
21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore
dell’Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell’Agenzia) non sono
previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire
apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri
componenti avviene con un decreto del ministro dell’Economia sulla base delle
designazioni pervenute dall’Anci, dagli organi di autogoverno della
magistratura e di alcuni ministeri.
Il decreto legislativo fissa i motivi di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie:
non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del
governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi
direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di
incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi
di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti
con l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie
tributarie. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi
di terzietà, imparzialità e neutralità.